Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25%;
  2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;

Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate, sono concesse a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 la tariffa è ridotta del 50%, nella quota variabile, per due annualità per le abitazioni che a partire dal 01 gennaio 2022 siano adibite a residenza delle coppie che contraggono matrimonio, o che costituiscono famiglia anagrafica, nel comune di Alatri, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 223/1989 a condizione che:

  • l’età dei componenti della famiglia anagrafica non sia superiore ad anni 35;
  • l’indicatore ISEE complessivo dei componenti non sia superiore a € 15.000.

Tale riduzione si applica a seguito di richiesta del contribuente presentando per ogni annualità la copia dell’attestazione ISEE relativa e si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione. Tale riduzione viene finanziata attraverso la costituzione di un apposito fondo di bilancio.