Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è 21 ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 34, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge di cui all’art. 1 commi 695-699 della L. 147/2013.
Ai sensi delle disposizioni di cui sopra le sanzioni applicabili sono le seguenti:

  • omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
  • omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
  • infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00; – mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall’Ufficio tributi competente al fini dell’acquisizione di dati rilevanti per l’applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.